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Il "sito" è improntato ad offrire la massima trasparenza e la massima partecipazione di tutti i cittadini nei processi amministrativi.
Nel contempo si presentano parti del territorio di notevole interesse ambientale-architettonico, che unitamente ai prodotti locali ed agli eventi religioso-civili compongono un'interessante attrattiva turistica.
Inoltre, un'ottima qualità dei servizi ed un rilevante patrimonio immobiliare rendono gradevole la vita all'interno del "paese".
IL SINDACO
(Dott. Ernesto Urciuoli)
In Primo Piano
L’art. 8 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23 , ha previsto l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall’anno 2014, con la quale veniva sostituita, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili ( ICI);
ai sensi della su menzionata norma , il presupposto del’IMU è il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale, di cui all’art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
l’art. 13 , del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201 ( Disposizioni urgenti per la crescita, equità e consolidamento dei conti pubblici) ha apportato sostanziali modifiche agli artt. 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 23/2011, disponendo:
- l’anticipazione dell’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) a partire dal 1° gennaio 2012 in via sperimentale per un periodo triennale (2012-2014);
- presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992, ivi compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze. Per abitazione principale si intende l’unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali indicate , anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
- la base imponibile per il calcolo dell’imposta municipale propria (IMU) è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1,3,5 e 6 decreto legislativo n. 504/1992 e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del decreto legge n. 201/2011;
- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore imponibile è ottenuto moltiplicando le rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno d’imposizione , rivalutate del 5%, per i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, ad esclusione della categoria catastale A/10 e per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e per le categorie catastali C/3, C/4, C/5;
- 80 per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 ;
- 60 per i fabbricati del gruppo catastale D, ad esclusione della categoria catastale D/5. Detto moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata moltiplicando il reddito dominicale rivalutato del 25% per il moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore da applicare è apri a 110;
- L’aliquota base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e può essere modificata dai comuni con deliberazione del consiglio comunale, in aumento o in diminuzione, fino al 0,3 punti percentuali;
- L’aliquota è, altresì, riducibile allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze, e può essere modificata dai comuni, in aumento o in diminuzione , fino a 0,2 punti percentuali;
- l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 . I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1,per cento;
- Per l’abitazione principale e le relative pertinenze, è prevista una detrazione di 200 euro rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae la predetta destinazione. Se l’immobile è destinato ad abitazione principale di più soggetti passivi , la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale si verifica la destinazione stessa.
- Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, a condizione che dimori abitualmente e risieda anagraficamente presso l’abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione , al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di 400 euro.
- L'aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relativa pertinenze e la detrazione si applicano anche ed esclusivamente per l’abitazione del soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale , annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione, situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
- a seguito della determinazione dell’imposta , il contribuente dovrà versare allo Stato , contestualmente all’imposta municipale propria, la metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad esclusione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale , l’aliquota di base pari alo 0,76 per cento. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota riservata allo Stato;
Per la determinazione della rata di acconto dell’IMU da versare entro il 18 giugno 2012, si applicano le aliquote determinato dallo Stato ( in attesa di ulteriori pronunciamenti in materia da parte del MEF, saranno definite le aliquote anche per la rata del saldo 2012 da versare entro il 16 dicembre 2012), ovvero:
1)Aliquota del 4 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze:
l’aliquota è applicata all’unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali A, ad esclusione della categoria catastale A/10, dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento , anche in quota parte, condizione che sia l’unica unità immobiliare nella quale il possessore dimori stabilmente ed abbia la residenza anagrafica.
Detta aliquota si applica anche alle relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 , C/6 , C/7, con la limitazione ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali individuate.
L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relativa pertinenze e la detrazione si applicano anche ed esclusivamente per l’abitazione del soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale , annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione, situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
- per l’abitazione principale e le relative pertinenze, è prevista una detrazione di 200 euro rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae la predetta destinazione. Se l’immobile è destinato ad abitazione principale di più soggetti passivi , la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale si verifica la destinazione stessa.
- Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, a condizione che dimori abitualmente e risieda anagraficamente presso l’abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione , al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di 400 euro.
2) Aliquota del 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale
3) di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 . I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1,per cento;
4) Aliquota del 7,6 per mille si applica alle restanti unità immobiliari, ai terreni agricoli e alle aree fabbricabili .
SI RIPORTANO I CODICI TRIBUTO APPROVATI CON LA RISOLUZIONE N. 35/E DEL MEF E SI AGGANCIANO ALLE DIVERSE TIPOLOGIE CATASTALI SOTTOPOSTE A TASSAZIONE:
· 3912 abitazioni principale e relative pertinenze ( destinatario il Comune)
· 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale ( destinatario il Comune)
· 3914 terreni (destinatario il Comune)
· 3915 terreni (destinatario lo Stato)
· 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
· 3917 aree fabbricabili (destinatario lo Stato)
· 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)
· 3919 altri fabbricati ( destinatario lo Stato)
· 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune)
· 3924 interessi da accertamenti (destinatario lo Stato)
Il 30 marzo ad Aiello del Sabato si è tenuto un importante convegno sulle recenti novità relative all’ordinamento degli enti locali: federalismo fiscale, bilancio, armonizzazione dei sistemi contabili, responsabilità degli amministratori e gestioni associate.
Nuove regole per il rilascio dei certificati a partire dall'1 gennaio 2012.
A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000). I certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione saranno utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e dovranno riportare, pena la loro nullità, la dicitura: “ Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi ”. Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato. Questo comporta che per i certificati dell'anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) è previsto in ogni caso il pagamento dell'imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 14,62 + € 0,52 per ciascun documento. Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con “istituzioni private “: banche, assicurazioni, agenzie d'affari, poste italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445/2000). L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445/2000) ma non si paga niente (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non è necessaria la autenticazione della firma.
Il Consiglio Comunale di Aiello del Sabato con deliberazione n. 04 del 26.01.2010 ha approvato il Piano di Protezione Civile di emergenza ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 112 e successive modificazioni ed intergrazioni. Lo strumento si compone di 9 Tavole Grafiche oltre la Relazione Illustrativa.
Scarica la Tavola n. 7 "Aree di Attesa".
Notiziario
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